Statuto - Allegato A - pag. 4

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Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea.
     1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinane e straordinarie dell'Associazione i soli associali in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associai maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio e ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all’ordine del giorno.
 
     2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, due associati.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria.
     1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto.

     2. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per l’elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino   nella competenza dell’assemblea ordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4.


Articolo 11 - Assemblea straordinaria.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.


Articolo 12 - Validità assembleare.
     1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero   degli associai intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.


Articolo 13 -Consiglio Direttivo.
     1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 componenti  eletti dall'assemblea dei soci. Il Consigli Direttivo cosi eletto, nel proprio ambito elegge alla sua prima convocazione a mezzo del Consigliere più anziano il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ad il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

     2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni.

     3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     4. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.