Statuto - Allegato A - pag. 5

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Articolo 14- Dimissioni.
     1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la meta del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti

     2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carice anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

     3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.


Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.


Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo.
Sono compiti del Consiglio Direttivo.
     a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci
     b) redigere il rendiconto da sottoporre all'assemblea;
     c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4;
     d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell’assemblea degli associati
     e) adottare i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
     f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci


Articolo 17 - II Presidente.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.